1. La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione di un piano annuale di assunzioni temporanee straordinarie di personale da destinare ai musei, alle aree archeologiche, ai complessi monumentali, agli archivi e alle biblioteche statali.
2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del piano annuale di assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo si provvede tramite utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1.
1. A decorrere dal 1o luglio 2007, per l'accesso ai musei, alle aree archeologiche e ai complessi monumentali statali è dovuto il pagamento della somma di un euro da parte dei soggetti che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, avevano titolo ad accedervi gratuitamente.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai minori di anni dieci.
3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate alle assunzioni previste dalla presente legge con decreto del segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, individuate quali centri di responsabilità contabile.
4. Ai fini del piano annuale di assunzioni di cui all'articolo 1, il personale è selezionato previa richiesta dei competenti uffici dei musei, delle aree archeologiche, dei complessi monumentali, degli archivi e delle biblioteche statali ai centri per l'impiego. Le assunzioni sono subordinate al superamento di un colloquio. Il
1. Alle soprintendenze, agli archivi e alle biblioteche statali si applicano le disposizioni degli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni.